Artigiani e commercianti: contributi 2012. Aliquote, termini e modalità di pagamento La Manovra Monti con l’art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2012, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per l'anno 2012, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.930,00
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2012 (€45,70) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni (Artigiani: 21,30 %) Commercianti (21,39 %)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni (Artigiani: 18,30 %) Commercianti (18,39 %)
La riduzione contributiva al 18,30% (artigiani) e al 18,39% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
Artigiani: 3.187,53 (3.180,09 IVS + 7,44 maternità) Commercianti: 3.200,96 (3.192,89 IVS + 7,44 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani: 2.739,63 (2.732,19 IVS + 7,44 maternità) Commercianti: 2.753,07 (2.745,63 IVS + 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
Artigiani: 265,63 (265,01 IVS +0,62 maternità) Commercianti: 266,75 (266,13 IVS +0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani: 228,30 (227,68 IVS +0,62 maternità) Commercianti: 229,42 (228,80 IVS +0,62 maternità)
Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
- Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2012 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2011 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.930,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 44.204,00.
Per i redditi superiori a € 44.204,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
Artigiani: 21,30 % (fino a 44.204,00 di reddito) 22,30 % (fino a 44.204,01 di reddito)
Commercianti: 21,39 % (fino a 44.204,00 di reddito) 22,39 % (fino a 44.204,01 di reddito)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani: 18,30 % (fino a 44.204,00 di reddito) 19,30 % (fino a 44.204,01 di reddito)
Commercianti: 18,39 % (fino a 44.204,00 di reddito) 19,39 % (fino a 44.204,01 di reddito)
- Massimale imponibile di reddito annuo
Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2012 pari a € 44.204,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2012, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 73.673,00 (€44.204,00 più € 29.469,00). Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
Preme evidenziare, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2012, ad € 96.149,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
- Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
Artigiani: 15.987,09 Commercianti: 16.053,34
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani: 13.776,85
Commercianti: 13.843,15 - Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
Artigiani: 20.999,18 Commercianti: 21.085,72
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
Artigiani: 18.114,71 Commercianti: 18.201,24 I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento aicontributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012. 07 / 02 / 2012
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