Casa: arriva il condono mascherato. Tempo fino al 31/12 per mettersi in regola Nell'ultima versione della manovra c'è ancora quello che viene definito "condono mascherato": i titolari di fabbricati non censiti hanno l'obbligo di denunciare l'immobile e farlo accatastare, cosi' da generare un gettito fiscale.
La sanatoria per l'emersione delle case-fantasma si estenderà anche a quegli immobili su cui sono state effettuate variazioni e ampliamenti non denunciati al Fisco.
I titolari degli immobili "oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale", recita il comma 9 dell'articolo dedicata all'aggiornamento del catasto.
I NUMERI
All’Agenzia del Territorio risultano circa due milioni di cosiddetti immobili fantasma, cioè quelli del tutto sconosciuti al Catasto.
A questo risultato si è giunti sovrapponendo fotografie aeree a mappe catastali e, a tutt’oggi, sono 518.000 gli immobili per i quali è stata presentata l’istanza di regolarizzazione.
Questi fabbricati dovrebbero essere dichiarati al catasto entro il prossimo 15 luglio, termine dopo il quale scatteranno regolarizzazioni d’ufficio, con spese e sanzioni relative. Ma è difficile pensare che entro il 15 luglio verranno presentate tutte le domande, per cui la sanatoria prevista in Finanziaria dovrebbe anche evitare i lunghi contenziosi che potrebbero seguire alle regolarizzazioni d’ufficio.
DOMANDA ENTRO 31/12
La domanda di regolarizzazione, sottoforma di aggiornamento catastale, dovrà essere presentata entro il 31 dicembre e consentirà il pagamento delle imposte dovute dal primo gennaio 2009, riducendo di un terzo le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Se la domanda di sanatoria non verrà presentata entro il termine indicato, l’Agenzia del Territorio, sulla base dei rilievi effettuati, applicherà una rendita presunta all’immobile e gli interessati rischieranno una multa pari ad un terzo del valore catastale dell’immobile, quindi un valore stimabile tra il 15% e il 25% di quello di mercato.
27 / 05 / 2010
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