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Conti dormienti: ecco come fare la domanda per recuperare i soldi


Sembra evolversi l’odissea di milioni di italiani che hanno scoperto di possedere un piccolo capitale in un ‘conto dormiente’, cioè un c/c inutilizzato da oltre un decennio che per decreto del Governo è confluito in un particolare Fondo ministeriale.

Il problema dei correntisti degli ultimi mesi/anni purtroppo è stato quello di riappropriarsi dei propri soldi, a causa delle varie problematiche burocratiche che sorgono sempre in questi casi.

Ora però, sono arrivate finalemte dal Ministero dell'Economia le istruzioni definitive per il rimborso delle somme già destinate al fondo ministeriale su cui il titolare o gli eredi abbiano ancora diritti da rivendicare.

DA RICORDARE

Il termine di prescrizione per la domanda è di 10 anni dalla data di devoluzione al fondo per i depositi di denaro, di strumenti finanziari o di contratti di assicurazione, e di 10 anni dalla data di richiesta di emissione dell'assegno per questi titoli di credito.

La circolare emanata dal Minsitero conferma gli importi devoluti al fondo:
  • Somme depositate in conti correnti, certificati di deposito, libretti di risparmio ecc., non movimentati dal titolare dal titolare o terzi abilitati per 10 anni.
  • Strumenti finanziari (titoli) in custodia o in amministrazione per i quali non siano state svolte operazioni per almeno 10 anni.
  • Assegni circolari non incassati entro il termine triennale di prescrizione.
  • Assicurazioni Rami vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamate entro due anni.
  • Buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine prescrizionale di 10 anni.
COME PROCEDERE

Le somme depositate possono essere richieste, purché nei termini prescrizionali (a partire dalla data di versamento al fondo) dai titolari dei rapporti o dai loro aventi causa.

La richiesta può essere emessa dai richiedenti gli assegni circolari, sempre nei termini prescrizionali (decorrenza data di emissione assegno).

Non possono chiedere il rimborso i beneficiari degli assegni circolari, di contratti di assicurazione vita, di buoni fruttiferi postali, successivamente alla scadenza del termine di prescrizione, rispettivamente tre, due, dieci anni.

Le domande di rimborso possono essere chieste a: CONSAP S.p.A. Rif. Rapporti Dormienti- V. Yser 14 – 00198 Roma

La domanda deve essere presentata su un modello scaricabile sul sito consap.it

Le informazioni possono essere richieste a rapportidormienti@consap.it.

Al modulo devono essere allegati:
  • Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente e dell’eventuale delega nel caso la domanda sia presentata da un terzo; in quest’ultimo caso il delegato al momento dell’incasso deve essere munito di procura notarile o di delega all’incasso dove sia riportato, tra l’altro, il codice fiscale del beneficiario.
  • Copia del codice fiscale del beneficiario.
  • Eventuale certificato di morte dell’avente diritto. Nel caso eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la qualità di erede del titolare del rapporto dormiente.
  • Copia del libretto di deposito o dell’assegno circolare. I titoli originali devono essere presentati alla Consap prima del rimborso; il titolo annullato sarà restituito al richiedente dopo il rimborso. Nel caso di smarrimento, sottrazione, distruzione del titolo originale deve essere prodotto l’originale del decreto d ammortamento del titolo.
  • Attestazione rilasciata dagli intermediari, su modello pubblicato sul sito consap.it.
L’attestazione deve riportare l’estinzione del rapporto, l’avvenuto versamento al fondo, con accertamento dei requisiti di “dormienza”, la dichiarazione di non aver già provveduto direttamente al rimborso al cliente.

La Consap, ai fini di verificare i presupposti per la restituzione, potrà richiedere ulteriore documentazione.

La Consap esamina le domande secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Le domande presentate in passato al Ministero dell’Economia o ancora indirizzate erroneamente allo stesso, saranno “girate” alla Consap che comunicherà ad ogni singolo interessato la “presa in carico” della pratica.

Verificata la sussistenza del diritto al rimborso e successivamente al versamento delle somme necessarie da parte del Ministero dell’Economia, la Consap effettuerà il rimborso al soggetto legittimato per bonifico bancario o postale o assegno circolare.

In caso di mancato accoglimento della richiesta la Consap fornirà la risposta informando dei motivi del diniego. Infine, nel caso di erroneo trasferimento al fondo da parte dell’intermediario, il rimborso, previa comunicazione della Consap, dovrà essere effettuato direttamente dall’intermediario o, se possibile sarà ripristinato il rapporto alle condizioni pregresse. Gli intermediari richiederanno poi alla Consap il rimborso dei fondi rimborsati/ripristinati.

05 / 01 / 2011


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