Conti dormienti: ecco come fare la domanda per recuperare i soldi Sembra evolversi l’odissea di milioni di italiani che hanno
scoperto di possedere un piccolo capitale in un ‘conto dormiente’, cioè un c/c inutilizzato da oltre un decennio che
per decreto del Governo è confluito in un particolare Fondo ministeriale.
Il problema dei correntisti degli ultimi mesi/anni purtroppo
è stato quello di riappropriarsi dei propri soldi, a causa delle varie
problematiche burocratiche che sorgono sempre in questi casi.
Ora però, sono arrivate finalemte dal Ministero
dell'Economia le istruzioni definitive per il rimborso delle somme già
destinate al fondo ministeriale su cui il titolare o gli eredi abbiano ancora
diritti da rivendicare.
DA RICORDARE
Il termine di prescrizione per la domanda è di 10 anni dalla
data di devoluzione al fondo per i depositi di denaro, di strumenti finanziari
o di contratti di assicurazione, e di 10 anni dalla data di richiesta di
emissione dell'assegno per questi titoli di credito.
La circolare emanata dal Minsitero conferma gli importi
devoluti al fondo: - Somme depositate in conti correnti, certificati di
deposito, libretti di risparmio ecc., non movimentati dal titolare dal titolare
o terzi abilitati per 10 anni.
- Strumenti finanziari (titoli) in custodia o in
amministrazione per i quali non siano state svolte operazioni per almeno 10
anni.
- Assegni circolari non incassati entro il termine triennale
di prescrizione.
- Assicurazioni Rami vita che prevedono il pagamento di una
rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamate entro due anni.
- Buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14
aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine prescrizionale di 10
anni.
COME PROCEDERE
Le somme depositate possono essere richieste, purché nei
termini prescrizionali (a partire dalla data di versamento al fondo) dai
titolari dei rapporti o dai loro aventi causa.
La richiesta può essere emessa
dai richiedenti gli assegni circolari, sempre nei termini prescrizionali
(decorrenza data di emissione assegno).
Non possono chiedere il rimborso i beneficiari degli assegni
circolari, di contratti di assicurazione vita, di buoni fruttiferi postali,
successivamente alla scadenza del termine di prescrizione, rispettivamente tre,
due, dieci anni.
Le domande di rimborso possono essere chieste a:
CONSAP S.p.A. Rif. Rapporti Dormienti- V. Yser 14 – 00198
Roma
La domanda deve essere presentata su un modello scaricabile
sul sito consap.it
Le informazioni possono essere richieste
a rapportidormienti@consap.it.
Al modulo devono essere allegati: - Copia di un documento di riconoscimento valido
del richiedente e dell’eventuale delega nel caso la domanda sia
presentata da un terzo; in quest’ultimo caso il delegato al momento
dell’incasso deve essere munito di procura notarile o di delega all’incasso
dove sia riportato, tra l’altro, il codice fiscale del beneficiario.
- Copia del codice fiscale del beneficiario.
- Eventuale certificato di morte dell’avente
diritto. Nel caso eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà che attesti la qualità di erede del titolare del rapporto dormiente.
- Copia del libretto di deposito o
dell’assegno circolare. I titoli originali devono essere presentati alla
Consap prima del rimborso; il titolo annullato sarà restituito al richiedente
dopo il rimborso. Nel caso di smarrimento, sottrazione, distruzione del titolo
originale deve essere prodotto l’originale del decreto d ammortamento del
titolo.
- Attestazione rilasciata dagli intermediari, su modello
pubblicato sul sito consap.it.
L’attestazione deve riportare l’estinzione del rapporto, l’avvenuto versamento
al fondo, con accertamento dei requisiti di “dormienza”, la dichiarazione di
non aver già provveduto direttamente al rimborso al cliente.
La Consap, ai fini di verificare i presupposti per la
restituzione, potrà richiedere ulteriore documentazione.
La Consap esamina le domande secondo l’ordine cronologico di
ricezione delle domande.
Le domande presentate in passato al Ministero
dell’Economia o ancora indirizzate erroneamente allo stesso, saranno “girate”
alla Consap che comunicherà ad ogni singolo interessato la “presa in carico”
della pratica.
Verificata la sussistenza del diritto al rimborso e
successivamente al versamento delle somme necessarie da parte del Ministero
dell’Economia, la Consap effettuerà il rimborso al soggetto legittimato per
bonifico bancario o postale o assegno circolare.
In caso di mancato accoglimento della richiesta la Consap
fornirà la risposta informando dei motivi del diniego.
Infine, nel caso di erroneo trasferimento al fondo da parte
dell’intermediario, il rimborso, previa comunicazione della Consap, dovrà
essere effettuato direttamente dall’intermediario o, se possibile sarà
ripristinato il rapporto alle condizioni pregresse. Gli intermediari
richiederanno poi alla Consap il rimborso dei fondi rimborsati/ripristinati.
05 / 01 / 2011
Pagine correlate Economia
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'Conti dormienti: ecco come fare la domanda per recuperare i soldi '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Finanzautile scrivere all'indirizzo email RICCARDOCAPANNELLI@libero.it
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema Economia Soldi Economia domestica
Segnala un sito/link di approfondimento
|