Crac Parmalat: condannato Tanzi. Per i risparmiatori tempo fino al 24 dicembre per chiedere risarcimento Dopo cinque anni dall’insolvenza del gruppo agroalimentare di Collecchio arriva la prima sentenza dei giudici: il tribunale di Milano ha condannato a dieci anni di reclusione Calisto Tanzi.
I giudici lo hanno riconosciuto colpevole di aggiotaggio, falso dei revisori e ostacolo alla Consob: l’ex patron di Collecchio - condannato anche all'interdizione perpetua dei pubblici uffici - dovrà risarcire Bank of America con 80mila euro.
Scagionati gli altri imputati: dirigenti della Bank of America, gli amministratori indipendenti della Parmalat, un manager della società in Venezuela.
Insomma Tanzi è l'unico responsabile e la tesi accusatoria della Procura di Milano è stata smontata.
Si tratta dunque della prima sentenza dibattimentale al mondo sul crac Parmalat – ricordiamo, un buco da 14 miliardi di euro – che arriva dopo un'indagine difficile, passata attraverso un'udienza preliminare durata sei mesi e poi un processo iniziato più di tre anni fa.
Per i risparmiatori, dunque arrivano le prime delusioni: ora si aspetta il processo a Parma e il nuovo dibattimento a Milano per la cosiddetta responsabilità oggettiva che vede imputate alcune banche estere tra cui Bank of America, perché l'istituto è certamente il più solvibile tra gli imputati.
RISARCIMENTO ENTRO IL 24 DICEMBRE
Da ricordare: il prossimo 24 dicembre scadranno i termini di prescrizione per l’azione di risarcimento dei danni contro gli istituti di credito che hanno venduto titoli Parmalat.
Tale evenienza si può verificare unicamente per coloro che non si siano costituiti parte civile nei processi penali di Milano e di Parma.
La prescrizione fa venir meno la possibilità di intraprendere nel futuro qualsiasi iniziativa in sede civile nei confronti dei responsabili della vicenda, dal momento che, al 24/12/2008, saranno trascorsi cinque anni dalla data del proclamato default del Gruppo Parmalat.
Al fine di interrompere la prescrizione, i singoli risparmiatori interessati potranno inviare, prima della data suddetta, una raccomandata a.r. a coloro verso i quali ci si riserva di promuovere un’azione giudiziaria.
L’invio della raccomandata interromperà il termine di prescrizione, non comportando alcun impegno da parte del singolo alla effettiva promozione di un giudizio; avrà, infatti, la sola funzione di evitare l’incorrere in decadenze che vanificherebbero qualsiasi ulteriore iniziativa si decidesse di intraprendere in futuro.
19 / 12 / 2008
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