Ddl Lavoro: via libera dal Governo. Ecco le princiapli novità Apprendistato a 15 anni valido come ultimo anno di scuola obbligatoria. Pensionamento anticipato per i lavoratori impiegati in attività usuranti con criteri di priorità; elevabile, invece, fino a 70 anni e con 40 anni di contributi effettivi per i dirigenti medici e sanitari del Ssn.
Tempi più lunghi per la riforma degli ammortizzatori sociali ma anche, accusano opposizione e sindacati, nuove norme sull' arbitrato che aggirano l' art.18 dello Statuto dei lavoratori.
Questi i punti salienti del ddl lavoro approvato in via definitiva dal Senato senza modifiche rispetto al testo della Camera.
La nuova legge ha avuto un parto lungo e travagliato: approvato dalla Camera il 28 ottobre 2008, modificato dalla Camera un anno dopo il 26 novembre del 2009 è stato nuovamente cambiato il 28 gennaio di quest'anno dalla Camera.
Queste le principali misure del provvedimento.
Per le controversie di lavoro, tra cui quelle legate al trasferimento di azienda e al recesso, viene limitata la competenza del giudice e privilegiato il canale dell'arbitrato e della conciliazione.
In caso di licenziamento, il magistrato dovrà tenere conto del contratto, delle dimensioni aziendali, della situazione del mercato del lavoro, dell'anzianità del lavoratore. È stata poi rivista la riforma delle procedure di arbitrato e conciliazione, estendendo a tutte le tipologie di lavoro il termine di 60 giorni per impugnare i licenziamenti. Inoltre, è stata soppressa la norma che cancellava la gratuità dei processi.
Sarà possibile assolvere l'ultimo anno di obbligo di istruzione (dai 15 anni di età) attraverso un apprendistato in azienda, dopo un'intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e dell'Istruzione, "sentite le parti sociali".
Il governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi, regole sul pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti. In caso di scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria disponibile (oltre 250 milioni di euro all'anno per dieci anni) la priorità sarà data in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e della data di presentazione della domanda.
Si allungano i tempi per la riforma degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa sui servizi per l'impiego, gli incentivi a occupazione e apprendistato, la revisione della disciplina sull'occupazione femminile. Il varo dei decreti delegati da parte del governo dovrà esserci entro due anni.
- DIRIGENTI SERVIZIO SANITARIO
Tutti i dirigenti del Servizio sanitario nazionale, e non più solo i dirigenti medici, non potranno essere obbligati ad andare in pensione se non hanno ancora raggiunto i 40 anni di contributi effettivi. A patto, però, che non abbiano superato i 70 anni di età.
Se viene accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro (escluse le sentenze passate in giudicato), il datore di lavoro che abbia offerto, entro il 30 settembre 2008, un contratto subordinato, non necessariamente a tempo indeterminato, sarà tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore.
In caso di violazioni nella trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato, c'è l'obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore con una indennità che sostituisce la stabilizzazione.
Le risorse delle università rese disponibili dai pensionamenti saranno usate per assumere ricercatori a tempo indeterminato e non per attivare i contratti di ricerca introdotti dalla legge Moratti nel 2005.
Viene modificata la procedura per l'autorizzazione a esercitare l'attività e si prevede, tra l'altro, l'obbligo di comunicare all'Inps e ai servizi per l'impiego i casi di rifiuto, da parte dei lavoratori, di un'offerta formativa, di lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro.
Le università dovranno comunicare i curriculum dei laureati e la pubblica amministrazione i bandi.
Avranno un anno in più (tre anni invece di due) per comunicare all'Inps la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali.
- VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Dal 2012 il sistema previdenziale e assistenziale dei vigili del fuoco volontari dovrà essere armonizzato con quello dei pompieri in servizio permanente.
04 / 03 / 2010
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