Economia domestica: banche, dal 30 aprile rivoluzione per gli assegni
Piccola rivoluzione nel mondo del credito: dal 30 aprile entreranno infatti in vigore le nuove regole comunitarie sugli assegni che puntano a contrastare i fenomeni del riciclaggio e di evasione.
Le nuove norme – previste dalla nuova normativa anti-riciclaggio scritta con il decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007 - recepisce la direttiva europea sulle norme anti-riciclaggio, e ha lo scopo di ridurre il più possibile le transazioni per assegni e per contante.
COSA CAMBIA
- Tutti i nuovi carnet di assegni che verranno distribuiti dalle banche saranno già muniti della dicitura “non trasferibile” e potranno essere unicamente presentati in banca per l'incasso dal beneficiario. Quelli liberi si potranno avere con domanda scritta alla banca e pagando 1,50 euro di tassa ad assegno o 15 euro per un blocchetto da 10.
- Non sarà più possibile usare l'intestazione e la girata “a me medesimo” sugli assegni se non per incassare somme allo sportello della banca o delle poste.
- Sarà possibile usare assegni “trasferibili” solo fino a 5.000 euro e con l'indicazione del codice fiscale del girante, oltre alla firma. Sopra i 5.000 euro, saranno consentiti solo assegni “non trasferibili”.
- Per quanto riguarda agli assegni che sono già in nostro possesso, possiamo continuare a usarli fino al loro esaurimento, Ma per importi pari o superiori a 5mila euro occorre, inserire la clausola “non trasferibile”, oltre al nome e alla ragione sociale del beneficiario
- Dal 30 aprile non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore (ossia quelli pagabili direttamente alla persona che li presenta all'incasso) per un importo pari o superiore a 5mila euro. Per aggiornare i vecchi libretti entro il nuovo limite (attualmente fissato a 12.500 euro) ci sarà oltre un anno di tempo, fino al 30 giugno 2009.
- Non sarà più possibile emettere un assegno o un vaglia postale e cambiario pari o superiore a 5mila euro, senza la clausola “non trasferibile” e senza aver indicato il nome e la ragione sociale del beneficiario
- Scende da 12mila a 5mila euro il limite massimo per effettuare trasferimenti in contante.
ATTENZIONE
L'uso non corretto degli assegni, come la mancata indicazione della clausola “non trasferibile” per importi dai 5.000 euro in su può comportare sanzioni, irrogate dal ministero dell'Economia, dall'1% al 40% del totale dell'importo trasferito.
Sanzioni anche per chi non regolarizza gli importi per i libretti al portatore entro il 30 giugno: vanno dal 10 al 20% del saldo del libretto. Se al 30 giugno 2009 il saldo sia superiore al tetto massimo di 5.000 euro si può incorrere in una sanzione che va dal 20 al 40% del saldo.