Economia domestica: per le pensioni stop al divieto di cumulo
Dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, saranno interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, senza subire i tagli precedenti.
Si chiude dunque definitivamente il capitolo relativo al divieto del cumulo per i pensionati che intendano proseguire la propria attività lavorativa.
Dal 2009 i pensionati che svolgevano attività potranno ora evitare di lavorare in nero e mettersi in tasca i compensi guadagnati con il proprio lavoro, al netto delle tasse, senza alcuna penalizzazione.
Sono interessati i redditi relativi ai contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai redditi da lavoro d’impresa, ecc.
Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente o autonomo anche le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 anni per le donne, ivi comprese quelle maturate presso la gestione separata,a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti ex lege n. 243 del 2004 in materia di età pensionabile e fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti.
Inoltre, sono cumulabili alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo i redditi da lavoro autonomo e dipendente e le pensioni di vecchiaia liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Infine, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni, per gli uomini, e 60 anni, per le donne.
Immuni dalla riforma saranno gli assegni di invalidità che continueranno a essere oggetto di riduzioni.
La trattenuta per i soggetti invalidi è, rispettivamente del 25% e del 50%, se i redditi da lavoro superano il trattamento minimo erogato dall’INPS di quattro (23.042 euro) o di cinque volte (28.803 euro).
Le pensione è intera soltanto per chi ha acquisito il diritto dopo 40 anni di contribuzione o per coloro che godono del trattamento minimo.
Dal 1 gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con reddito di lavoro dipendente ed autonomo:
- le pensioni di anzianità, anche quelle costituite con meno di 40 anni di contribuzione, a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo costituite con un’anzianità pari o superiore a 40 anni
- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne
- le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo, anticipate rispetto ai 65 e 60 anni di età stabiliti per uomini e donne, a condizione che i soggetti abbiano perfezionato i requisiti richiesti dalla legge 243/2004 così come sono stati modificati dalla legge 247/2007: si tratta dei requisiti di anzianità (minima 35 anni) e di età contenuti nelle tabelle A e B allegate alla legge 247/2007.
03 / 10 / 2008