Federalismo: le novità sulla fiscalità di regioni e province. Ecco cosa cambia Il Consiglio dei ministri ha dato il suo via libera al maxi decreto sul federalismo che introduce nuove regole sul fronte della fiscalità di regioni e province. Ecco le principali novita':
FONDO DI SOLIDARIETA' FINANZIATO DA IVA
Dal 2014 viene istituito "un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese" per sanita', istruzione, assistenza sociale e trasporto pubblico locale. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo "le suddette spese sono computate anche in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard". Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni.
ADDIZIONALE IRPEF
Con il federalismo sara' l'addizionale Irpef a sostituire, per gran parte, i trasferimenti dello Stato alle regioni per l'esercizio delle loro funzioni. "A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale regionale all'IRPEF e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, da adottare entro il 30 giugno 2011, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo tale da assicurare al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi". Sono, cosi', "ridotte le aliquote dell'Irpef di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente".
IVA REGIONALE
A ciascuna Regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'aliquota di compartecipazione "e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A partire dall'anno 2013 "le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione Iva alle Regioni sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'".
Il principio di territorialita' "tiene conto del luogo di consumo". I criteri di attuazione sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regio. Il luogo di consumo va identificato "con quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi. Nel caso dei servizi il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore".
RIDUZIONE IRAP FINO A ZERO
Dal 2014 ogni Regione a statuto ordinario, con propria legge, "puo' ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea". L'eventuale riduzione o azzeramento dell'IRAP e' "esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comporta alcuna forma di compensazione". Non puo' essere disposta la riduzione dell'IRAP, se la maggiorazione dell'addizionale Irpef e' superiore allo 0,5 per cento.
IRPEF REGIONI NON OLTRE 3%
Le Regioni possono aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La maggiorazione non puo' essere superiore: allo 0,5 per cento, sino al 2013; all'1,1 per cento, per l'anno2014; al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la Regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. In ogni caso, "la maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non deve comportare aggravio, sino ai primi due scaglioni di reddito, a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione". Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le Regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
DETRAZIONI IRPEF COME SUSSIDIO SOCIALE
Le Regioni possono disporre detrazioni in favore della famiglia. "Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta' orizzontale, le Regioni "possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. La possibilita' di disporre le detrazioni e' sospesa per le Regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario.
VIA LE PICCOLE TASSE, POSSIBILITA' DI CREARNE NUOVE
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse: la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica. Ma, a decorrere dal 2013, la legge regionale puo', "con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonche', con riferimento ai tributi locali istituiti con legge regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia".
ACCISA BENZINA
Dal 2012, spetta a ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario una compartecipazione all'accisa sulla benzina. Dallo stesso anno e' previsto che l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisca "tributo proprio derivato delle province". L'aliquota dell'imposta e' pari al 12,5 per cento. A decorrere dal 2014 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 2,5 punti percentuali. Dal 2013 le province compartecipano alla tassa automobilistica sugli autoveicoli che spetta alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi.
Fonte: comunicato Consiglio dei Ministri
08 / 10 / 2010
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