Fisco: acconto Iva, versamenti entro il 28 dicembre. La guida al pagamento Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto IVA dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno. Per l’anno 2009, poiché il termine del 27 dicembre cade di domenica, la scadenza è prorogata al 28 dicembre.
- CHI DEVE VERSARE L’ACCONTO
Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti mensili e quelli trimestrali sottoposti agli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina Iva.Vi rientrano anche gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva.
Sono esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati (quello “storico” o quello “previsionale”), su cui sostanzialmente si basa il calcolo.
Ad esempio, relativamente all’acconto Iva 2009, è il caso dei soggetti che: hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2009 se mensili o entro il 30 settembre 2009 se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività o la inizieranno negli ultimi giorni di dicembre 2009; hanno chiuso l'anno 2008 con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso; pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del 2008, oppure in sede di dichiarazione annuale per il 2008, prevedono di chiudere la contabilità Iva per il 2009 con una eccedenza detraibile di imposta.
Non sono, inoltre, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto pari a euro 103,29. Si tratta, in particolare, dei soggetti che: nell’ultima liquidazione periodica dell’anno 2008 hanno evidenziato un debito d’imposta non superiore a euro 116,72 (il cui 88% è inferiore a euro 103,29); presumono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno con un debito d’imposta non superiore a euro 116,72 (il cui 88% è inferiore a euro 103,29).
Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto: i contribuenti che, nel 2009, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta; i produttori agricoli; i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giuochi in regime speciale; le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario; i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre 2009, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre 2009, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva; i contribuenti che adottano il regime dei “minimi”.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica.
E’ possibile compensare, liberamente, l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.
A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.
L’acconto versato deve essere, inoltre, scomputato dall’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).
I CODICI DEL TRIBUTO
I codici tributo da utilizzare nell’F24 per il versamento dell’acconto Iva sono i seguenti: 6013 per i contribuenti mensili; 6035 per quelli trimestrali.
CASI PARTICOLARI
- Variazione del regime dei versamenti
In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole: passaggio da regime mensile a regime trimestrale: occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente; passaggio da regime trimestrale a regime mensile: l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.
- Soggetti con contabilità separate
I contribuenti che, ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n. 633/1972, tengono la contabilità separata, devono determinare distintamente l'importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti ad effettuare distinte liquidazioni dell'imposta. Pertanto, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi ad ogni attività compensando in tal modo gli importi a debito con quelli a credito.
22 / 12 / 2009
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