Fisco: Unico 2009, consegna entro il 30 settembre. Ecco come procedere Ci siamo: mancano poche ore per la presentazione del modello Unico per via telematica, che nella gran parte dei casi, può essere fatta direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Per alcuni soggetti è ancora possibile la presentazione cartacea presso gli uffici postali.
I requisiti sono i seguenti:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non si ha più un datore di lavoro perchè il rapporto è cessato, e non si è ancora titolari di pensione
- pur potendo presentare il mod. 730, si devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC)
- si deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
COME PROCEDERE
Consegna tramite intermediario
Se si presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf), si deve consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta e conservare la dichiarazione originale firmata e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione, nonché i documenti rilasciati dall'intermediario stesso.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente, però, è facoltativa e l'intermediario può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata per la trasmissione.
Presentazione presso sportelli Agenzia Entrate
La dichiarazione può essere presentata del tutto gratuitamente presso uno qualsiasi degli sportelli dell'Agenzia delle entrate. Saranno gli addetti a farsi carico della trasmissione telematica.
Prsentazione telematica
In caso di trasmissione telmatica diretta questa può avvenire utilizzando direttamente i canali forniti dall'Agenzia. in questo caso è obbligatoria la registrazione per poter avere il codice di accesso.
Sanzioni
Se l'appuntamento del 30 settembre si salta, ma la dichiarazione si presenta entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, questa è considerata ancora valida. E' prevista, però, una sanzione da 258 a 1.032 euro, sanzione che si può evitare se entro lo stesso termine di 90 giorni si versa spontaneamente una sanzione ridotta (21 euro, pari ad 1/12 di 258 euro).
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni, invece, si considera omessa a tutti gli effetti. Resta valida, però per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili.
29 / 09 / 2009
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