FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992.
Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l’adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.
Le forme collettive sono attuate mediante:
- I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
- I fondi istituiti o promossi dalle regioni
- I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
- I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
- I fondi preesistenti
Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante piani pensionistici individuali.
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