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Guida Imu Milano: abitazione principale e relative pertinenze. Come si calcola. Aliquote e scadenze

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

CHI DEVE PAGARE

I proprietari di fabbricati siti nel territorio del Comune di Milano

I titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su detti immobili

Il coniuge al quale è assegnata la casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, detta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

SCADENZE

Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata come segue:

in tre rate:

- la prima, pari ad un terzo dell'imposta, da corrispondere entro il 18 giugno (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 giugno)
- la seconda, pari ad un terzo dell'imposta, da corrispondere entro il 17 settembre (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 settembre)
- la terza rata, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, da corrispondere entro il 17 dicembre (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 dicembre)
oppure, in alternativa:
in due rate

- la prima, in misura pari al 50 per cento dell’imposta, da corrispondere entro il 18 giugno
- la seconda, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, da corrispondere entro il 17 dicembre.

MODELLO F24
L'utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf, Commercialisti, ecc.). Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti IMU.

F205 - Comune di Milano

Codice: 3912 - abitazione principale e relative pertinenze

Nel campo “rateazione/mese rif.” va indicato il numero di rate scelto:

- pagamento in tre rate:
0102 per il versamento entro il 18 giugno 2012
0202 per il versamento entro il 17 settembre 2012

- pagamento in due rate:
0101 per il versamento entro il 18 giugno 2012


Nota bene: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).

COME SI CALCOLA

L'imposta dovuta per l'acconto si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, l'aliquota del 4 per mille.

Il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione, inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti e deve essere suddivisa tra il/i genitore/i soggetti passivi dell'imposta, che beneficiano della detrazione per abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

04 / 06 / 2012


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