Imu settore agricolo: base imponibile, aliquote e scadenze da ricordare. Le agevolazioni LA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI
Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 110.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.
L’ALIQUOTA DI BASE
L’aliquota di base è pari a 0,76 %
I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali
Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%
AGEVOLAZIONI PER I TERRENI
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
VERSAMENTI
Il versamento dell’IMU è effettuato in generale in due rate:
la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base;
la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
ALIQUOTE FABBRICATI RURALI
L’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a 0,2 %. I comuni possono solo diminuirla sino a 0,1%.
VERSAMENTO FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Il versamento dell’IMU è effettuato in due rate:
la prima rata, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 30% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base pari a 0,2%;
la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
ESENZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO
Sono esenti:
i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rinvenibile al seguente indirizzo: istat.it/it/archivio/6789.
Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l’elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
21 / 05 / 2012
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