Lavoro: il nodo dell’Articolo 18. Ecco come funziona oggi e le ipotesi al vaglio E’ inutile nascondersi. Il Governo entro due/tre settimane procederà ad una riforma del mercato del lavoro al cui interno troverà spazio – nonostante le polemiche che ci saranno – una modifica dell’ormai famoso articolo 18.
Attualmente il governo starebbe ragionando sulla scomparsa del reintegro nel posto di lavoro previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nei casi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo nelle aziende con oltre 15 dipendenti. Sarebbe inoltre previsto un indennizzo economico in caso di licenziamento per motivi economici.
COME FUNZIONA OGGI
È la legge 604 del 1966 a regolare il licenziamento individuale stabilendo che possa avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
Oggi il licenziamento individuale per motivi economici (per esempio per crisi, o ristrutturazione e riorganizzazione) è già possibile e rientra tra quelli per giustificato motivo, con conseguente reintegro, se illegittimo, nelle aziende sopra i 15 dipendenti.
All'articolo 3 della legge del 1966, infatti, si afferma che «il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
È al datore di lavoro che spetta «l'onere» della prova della sussistenza della giusta o del giustificato motivo. C'è poi la legge 223 del 1991 che, tra l'altro, indica i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità oppure da licenziare. Criteri spesso alla base di impugnazioni.
È invece lo Statuto dei lavoratori (la legge 300 del 1970) che all'articolo 18 stabilisce che il giudice che valuti il licenziamento illegittimo «ordini» al datore di lavoro (nelle aziende con oltre 15 dipendenti) il reintegro del dipendente nel posto di lavoro.
Il dipendente può scegliere in alternativa il risarcimento pari a 15 mensilità. Nelle aziende più piccole il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto solo ad un risarcimento (da 2,5 a 14 mensilità). 03 / 02 / 2012
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