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Lavoro: la mobilità, le caratteristiche e le modalità per fare la domada


È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

A CHI SPETTA

L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:

-licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;

-in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;

-che erano stati assunti a tempo indeterminato da:

*imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

*imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;

*cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

*imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;

*aziende in regime transitorio:

- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;

- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre.

QUANDO SPETTA

In caso di licenziamento per:

-esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
-riduzione di personale;
-trasformazione dell'attività aziendale;
-ristrutturazione dell'azienda;
-cessazione di attività aziendale

LA DOMANDA

Va presentata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento sul Mod. DS21, reperibile sul sito www.inps.it, sezione moduli.

Il termine può subire slittamenti in caso di:

-vertenza sindacale o giudiziaria: entro 60 gg dalla data di definizione della vertenza;

-malattia iniziata prima del licenziamento o entro gli otto giorni successivi: entro 60 gg dalla data del riacquisto della capacità lavorativa;

-percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso: entro 68 gg dal termine del preavviso;

-servizio militare:

LA DECORRENZA

L'indennità decorre:

-dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;

-dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.

IL PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato:

-tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN (27 caratteri:stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c.)

-allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo
accertamento dell'identità del percettore, presentando:

*un documento di riconoscimento

*il codice fiscale;

*consegnando l' originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.

QUANTO SPETTA

Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.

Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.

L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente. L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.

(Fonte: Inps)

27 / 08 / 2010



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