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Lavoro: riforma dell’articolo 18. Tabù o non tabù? Ecco come funziona in Europa


Prosegue lo scontro tra governo e sindacati, ma anche tra sindacati e imprese, sulla riforma del mercato del lavoro.

Il nodo della discussione è la possibile modifica dell’articolo 18. La norma nello Statuto dei lavoratori del 1970 vieta i licenziamenti in mancanza di giusta causa nelle aziende con più di 15 dipendenti.

COSA DICE L’ARTICOLO

(Legge 20 maggio 1970, n. 300)

L’articolo 18 afferma che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo.

In assenza di questi presupposti, il giudice dichiara l'illegittimità dell'atto e ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. La reintegrazione deve avvenire riammettendo il dipendente nel medesimo posto che occupava prima del licenziamento, salva la possibilità di procedere al trasferimento in un secondo momento, se ricorrono apprezzabili esigenze tecnico-organizzative o in caso di soppressione dell’unità produttiva cui era addetto il lavoratore licenziato.

In alternativa, il dipendente può accettare un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultimo stipendio, o un'indennità crescente con l'anzianità di servizio. Nelle aziende più piccole il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto solo a un risarcimento (da 2,5 a 14 mensilità).

Il lavoratore può presentare ricorso d'urgenza e ottenere la sospensione del provvedimento del datore fino alla conclusione del procedimento.

Lo Statuto dei Lavoratori si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti.

Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere tra la riassunzione del dipendente o il versamento di un risarcimento. Può quindi rifiutare l'ordine di riassunzione conseguente alla nullità del licenziamento. La differenza fra riassunzione e reintegrazione è che il dipendente perde l'anzianità di servizio e i diritti acquisiti col precedente contratto (tutela obbligatoria).

COSA SUCCEDE IN EUROPA

Il reintegro nel posto di lavoro come rimedio «normale ed esclusivo» in caso di licenziamento valutato come illegittimo dal giudice esiste nell'Unione europea oltre che in Italia solo in Austria e in Portogallo.

FRANCIA

Non esiste reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Si ha diritto a un risarcimento del danno pari a 6 mesi di retribuzione più una quota delle retribuzione per ogni anno di anzianità aziendale.

GERMANIA

Il reintegro è teoricamente previsto ma il giudice su richiesta delle parti può non disporlo.

REGNO UNITO

Il reintegro esiste in teoria ma il datore di lavoro può rifiutare la reintegrazione pagando un compenso aggiuntivo. L'indennità risarcitoria può essere pari al massimo a 90.000 euro.

SPAGNA

Non esiste il reintegro nel posto di lavoro mentre è prevista una quota di risarcimento sulla retribuzione legata agli anni di anzianità fino a un massimo di 42 mesi di salario.

SVEZIA

Il licenziamento illegittimo può essere sospeso dal giudice. In alternativa alla sospensione c'è un risarcimento variabile tra 16 e 32 mesi di retribuzione (tra 24 e 48 se il lavoratore ha 60 anni o più).

11 / 01 / 2012



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