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Maternità e paternità 2012: per disoccupati assegno mensile da 324 euro. Come funziona e come fare domanda

L’assegno per maternità è una indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita , dell’affidamento o dell’adozione di un minore.

Per il 2012 le mamme non lavoratrici italiane, comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, riceveranno un assegno mensile di euro 324,79 per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.

L'assegno sarà corrisposto ai nuclei familiari composti da tre componenti con reddito Isee inferiore a 33.857 euro.

Lo stabilisce il comunicato della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riguardante le rivalutazioni Istat.

Le mamme lavoratrici avranno invece le indennità di maternità previste dalla legge come segue.

A CHI SPETTA

Il congedo di maternità/paternità (maternità obbligatoria) spetta:
  • Lavoratrici/lavoratori dipendenti con attività lavorativa in corso, per i quali il pagamento viene effettuato dal datore di lavoro.
  • Lavoratrici/lavoratori disoccupati per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS in presenza di determinate condizioni:
se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico

se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di inizio del congedo si colloca all’interno di un periodo anche teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità

alle lavoratrici non assicurate contro la disoccupazione, il diritto viene riconosciuto se in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità e se la stessa inizia entro 180 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni.
  • Lavoratrici /lavoratori sospesi a condizione che il congedo di maternità inizi entro 60 giorni dalla data della sospensione.
  • Lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.)
  • Lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro domestico (Colf e Badanti) per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, se in possesso del requisito di 52 settimane di contributi versati o dovuti in settori anche diversi da quello domestico, nel biennio precedente ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità.
  • Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata ai sensi della Legge 335 del 1995, di seguito detti “parasubordinati”, per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, se in possesso i almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • Lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane, commercianti per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, purché iscritte nella rispettiva gestione previdenziale e in regola con il versamento dei contributi per tutto il periodo indennizzabile per maternità.

L' indennità non spetta al padre lavoratore autonomo anche se affidatario o adottivo.

LA DOMANDA

Lavoratrici dipendenti, collaboratrici domestiche e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese la domanda deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza e datore di lavoro (tramite mod. SR01) nel corso del 7° mese di gestazione e, comunque, non oltre un annodall’ultimo giorno indennizzabile per congedo di maternità, pena la decadenza dal diritto.

Lavoratrici parasubordinate
  • la domanda deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza e al committente (tramite Mod. SR29) nel corso del 7° mese di gestazione e comunque non oltre un anno dall’ultimo giorno indennizzabile per congedo di maternità, pena la decadenza dal diritto;
Lavoratrici autonome
  • la domanda deve essere consegna alla Sede INPS di appartenenza (tramite Mod. SR14) a parto avvenuto e comunque non oltre un anno dall’ultimo giorno indennizzabile per congedo di maternità, pena la decadenza dal diritto.
QUANTO SPETTA

Lavoratrici/lavoratori dipendenti: spetta una indennità pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile.

Collaboratricifamiliari (Colf e Badanti): spetta una indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del requisito contributivo.

Sospesi e disoccupati: spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio della sospensione o della disoccupazione.

Lavoratrici parasubordinate: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

Lavoratrici autonome: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% della retribuzioneconvenzionale.

17 / 02 / 2012


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