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Modello 730: circolare dell’Agenzia delle entrate sui dubbi dei Caf. Ecco cosa cambia


Dallo sconto per gli insegnanti al bonus per gli studenti in affitto, fino allo "scontrino parlante" per i farmaci. Sono alcuni dei punti del 730 su cui l'Agenzia delle entrate ha emesso una circolare per dare chiarimenti alle domande poste dai centri di assistenza fiscale (Caf).

In particolare, i docenti che vogliono beneficiare della detrazione riconosciuta per l'autoaggiornamento e la formazione (pari al 19% con tetto di spesa a 500 euro) devono dichiarare, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia lo status di docente (di ruolo o con incarico annuale) sia la circostanza che i beni e i servizi acquistati - come libri, software didattici, seminari - sono relativi alla professione.

La detrazione per gli studenti in affitto, invece, è estesa ad alcuni tipi di contratti di ospitalità ma "off limits" se l'alloggio si trova all'estero. Lo sconto - pari al 19% su un importo massimo di 2.633 euro - riconosciuto agli universitari iscritti a un ateneo situato in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, e comunque in una provincia diversa, si applica infatti a patto che l'alloggio sia in Italia.

La circolare ribadisce inoltre che le spese per la frequenza di istituti o università private danno diritto alla detrazione entro i limiti stabiliti per le tasse e i contributi versati a istituti statali. Il tetto per calcolare lo sconto è costituito dalla misura massima delle tasse fissata dall'università pubblica di riferimento in relazione al corso frequentato.

Un'altra risposta riguarda la richiesta della detrazione per altri familiari a carico residenti all'estero: il contribuente che invia con periodicità somme non legate a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (come gli assegni familiari) deve autocertificare questa circostanza, salvo provare, in caso di richiesta da parte degli uffici dell'Agenzia, che gli assegni siano stati effettivamente trasferiti.

Tra le domande dei Caf, inoltre, c'è anche quella sulla possibilità di indicare nel frontespizio del 730 la residenza del contribuente, a prescindere dal fatto che sia variata o meno. Secondo l'Agenzia, il quadro "residenza anagrafica" va compilato solo nel caso in cui l'indirizzo è cambiato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione.

Il Caf può tuttavia chiedere al contribuente di indicare la residenza in un documento a parte, in modo tale da poterlo sempre rintracciare all'indirizzo aggiornato anno per anno.

Escono completamente di scena gli scontrini collegati all'acquisto di farmaci non pienamente "parlanti". L'Agenzia esclude l'eventualità di usare l'autocertificazione per quelli senza codice fiscale, anche se riportano le informazioni relative a natura, qualità e quantità. Gli scontrini emessi dal 1 gennaio 2008, dunque, sono considerati validi ai fini della detrazione solo se completi di tutte le caratteristiche richieste (natura, qualità, quantità dei medicinali e codice fiscale).

Infine, in presenza di contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, il contribuente che vuole dedurre lo stesso tipo di onere, escluso dal sostituto d'imposta e risultante dal Cud, deve indicare e sottoscrivere sul documento di spesa la circostanza che l'importo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente. Il Caf dovrà poi informare correttamente il contribuente sui presupposti che legittimano la deduzione.

21 / 04 / 2009



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