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Pensioni: dal 1 luglio si cambia. Ecco tutte le novità

Mancano pochi giorni e per andare in pensione si dovranno rispettare le quote: entrerà infatti in vigore da luglio il nuovo meccanismo per l’accesso al pensionamento di anzianità definito dalla legge 247 del 24 dicembre del 2007 che prevede la necessità di soddisfare il requisito relativo alla somma data dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva.

Le norme introdotte dalla legge Damiano prevedono che a partire dal primo giorno di luglio potranno andare in pensione coloro che hanno compiuto almeno 59 anni e abbiano 36 anni di contributi.

Il meccanismo delle quote fa sì quindi che si potrà andare con 35 anni di contributi ma solo se si sono compiuti almeno i 60 anni d’età. Fino alla fine di giugno 2009, i requisiti minimi rimangono di 58 anni con 35 anni di contributi.

Le condizioni fissate a “quota” 95, qualora non vengano introdotte novità, saranno quelle che avranno validità anche per il 2010.

A partire dal gennaio 2011 invece, per andare in pensione di anzianità, si dovrà toccare quota “96”: ovvero potrà andarci chi avrà compiuto 60 anni di età e avrà 36 anni di contributi o 61 anni con 35 anni di contributi.

LE TABELLE

Lavoratori dipendenti (pensione di anzianità)

  • Dal 1.01.2009 al 30.06.2009: ètà anagrafica minima 58 anni
  • Dal 1.07.2009 al 31.12.2009: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 95 anni (età minima 59 anni)
  • Dal 2010: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 95 anni (età minima 59 anni)
  • Dal 2011: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 96 anni (età minima 60 anni)
  • Dal 2012: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 96 anni (età minima 60 anni)
  • Dal 2013: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 97 anni (età minima 61 anni)

La legge 247 prevede anche alcune modifiche alle finestre di uscita per la pensione di anzianità. Con una contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre restano 4, mentre si riducono a 2 per coloro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione:

Con meno di 40 anni di contributi

  • Requisiti maturati entro il 30 giugno: decorrenza della pensione, 1° gennaio anno successivo
  • Requisiti maturati entro il 31 dicembre: decorrenza della pensione, 1° luglio anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi

  • Requisiti maturati entro il 31 marzo: decorrenza della pensione, 1° luglio stesso anno (Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno)
  • Requisiti maturati entro il 30 giugno: decorrenza della pensione, 1° ottobre stesso anno (Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre)
  • Requisiti maturati entro il 30 settembre: decorrenza della pensione, 1° gennaio anno successivo
  • Requisiti maturati entro il 31 dicembre: decorrenza della pensione, 1° aprile anno successivo

Lavoratori autonomi (pensione di anzianità)

  • Dal 1.01.2009 al 30.06.2009: ètà anagrafica minima 59 anni
  • Dal 1.07.2009 al 31.12.2009: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 96 anni (età minima 60 anni)
  • Dal 2010: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 96 anni (età minima 60 anni)
  • Dal 2011: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 97 anni (età minima 61 anni)
  • Dal 2012: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 97 anni (età minima 61 anni)
  • Dal 2013: somma di età anagrafica e anzianità contributiva, 98 anni (età minima 62 anni)

La legge 247 prevede anche alcune modifiche alle finestre di uscita per la pensione di anzianità. Con una contribuzione pari o superiore a 40 anni le finestre restano 4, mentre si riducono a 2 per coloro che non raggiungono i 40 anni di contribuzione:

Con meno di 40 anni di contributi

  • Requisiti maturati entro il 30 giugno: decorrenza della pensione, 1° luglio anno successivo
  • Requisiti maturati entro il 31 dicembre: decorrenza della pensione, 1° gennaio secondo anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi

  • Requisiti maturati entro il 31 marzo: decorrenza della pensione, 1° ottobre stesso anno
  • Requisiti maturati entro il 30 giugno: decorrenza della pensione, 1° gennaio anno successivo
  • Requisiti maturati entro il 30 settembre: decorrenza della pensione, 1° aprile anno successivo
  • Requisiti maturati entro il 31 dicembre: decorrenza della pensione, 1° luglio anno successivo




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