Pensioni: la nuova finestra mobile. Ecco come funziona. I casi di gestione separata e pensione supplementare Con una nuova circolare (la n. 53 del 16 marzo 2011), l’Inps ribadisce che la cosiddetta “finestra mobile” introdotta dalla legge 122/2010, la quale fissa la decorrenza della pensione dodici mesi dopo il raggiungimento dei requisiti per i lavoratori dipendenti e diciotto mesi dopo tale data per i lavoratori autonomi, riguarda chi raggiunge i requisiti previsti dalla legge a partire dal 1° gennaio 2011.
Per coloro che li hanno maturati entro il 31 dicembre 2010, invece, continuano ad essere applicate le norme precedentemente in vigore.
Nella circolare, inoltre, viene precisato che, la nuova disciplina delle decorrenze si applica anche a coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale previsto dalla legge 243/2004, optando per la pensione a 57 anni di età con il sistema contributivo.
Nella circolare 53/2011, inoltre, viene presa in esame anche l’applicazione della normativa ad altre tipologie di prestazioni, come la pensione supplementare, la pensione di vecchiaia derivante dalla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata. Pensione supplementare
Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell’età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione.
I trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione. Peraltro, qualora gli interessati presentino la domanda di pensione supplementare successivamente al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (60 donne e 65 uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, si dovrà applicare il differimento dei 12 e/o 18 mesi dalla data di compimento dell’età anagrafica richiesta per detta prestazione. Qualora alla data di presentazione della domanda siano già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile, potrà essere liquidato il trattamento in parola dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia. L’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 stabilisce che “al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”. La disciplina introdotta dalla legge n. 122/2010 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia si applica nella predetta fattispecie. In tale contesto, l’assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari, continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia. Nell’ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, si precisa che il titolare, ancorchè abbia compiuto l’età pensionabile, ha l’onere di presentare la domanda di conferma secondo le regole generali (v. circolare n. 262 del 3/12/1984, p. 1.7) in attesa dell’apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia. Pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata Il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, secondo quanto statuito dall’articolo 12, comma 2 lett. b) , si consegue trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, a nulla rilevando che il soggetto sia iscritto o non iscritto, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria. La legge n. 122 non ha modificato i requisiti contributivi e anagrafici per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, pertanto anche per quanto riguarda la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo le innovazioni sono relative alla sola disciplina di accesso a detto trattamento. Sull’argomento si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni. La legge n. 247 del 2007, relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti degli iscritti alla gestione separata, ha distinto i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria da quelli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria. Pertanto, per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si applicherà dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti (v. circolare n. 60 del 2008 – parte prima: punto 2.3.1). Relativamente, invece, ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, detto slittamento decorrerà dal momento in cui saranno perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome (v. circolare n. 60 del 2008 – parte prima: punto 2.3.2). Per completezza, si richiama il messaggio n. 23916 del 29/10/2008 con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla data cui fare riferimento per stabilire la condizione di iscritto o meno ad altra forma pensionistica. 22 / 03 / 2011
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