Pensioni: le novità della finestra mobile che scatta dal 2011. Ecco cosa cambia Dal primo gennaio 2011 scatta la cosiddetta 'finestra mobile': secondo la nuova circolare dell’Inps, i lavoratori dipendenti andranno in pensione dopo un anno dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e i lavoratori autonomi dopo 18 mesi.
Ecco le istruzioni sulle nuove norme in materia pensionistica introdotte dalla manovra approvata lo scorso 30 luglio
La nuova disciplina si applica a decorrere dall'anno 2011:
1) ai soggetti che maturano “il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego” (art. 12, comma 1);
2) “ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1 (art. 12, comma 2)”.
3) ai soggetti che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia con le età previste dagli specifici ordinamenti.
Attenzione: le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.
I DESTINATARI DELLA NUOVA DISCIPLINA
a) i lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004
b) I lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).
c) Le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).
d) I lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le regole generali vigenti nei propri ordinamenti.
(a titolo di esempio si richiamano le lavoratrici del “settore pubblico” che non siano destinatarie della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art. 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e gli iscritti ai fondi speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei lavoratori dipendenti).
Fonte: circolare Inps
24 / 09 / 2010
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