QUADRO A: REDDITI DEI TERRENI Questo quadro deve essere utilizzato:
- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno
- dagli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto
- dal socio, dal partecipante dell’impresa familiare o dal titolare d’impresa agricola individuale non in forma d’impresa familiare che conduce il fondo.
In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce “Attività agricole”.
I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce “Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura“.
Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani
- i terreni, i parchi e i giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d’imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.
Tale circostanza deve essere denunciata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
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