QUADRO E: ONERI E SPESE Nel quadro E indicare:
- nella sezione I le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento
- nella sezione II le spese per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo
- nella sezione III le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento o del 36 per cento
- nella sezione IV le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento
- nella sezione V le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento
- nella sezione VI i dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione
- nella sezione VII i dati per fruire di altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per la borsa di studio riconosciuta dalle Regioni o dalle Province autonome, per le erogazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel 2008.
Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
Quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.
Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.
Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può sempre considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.
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