Disoccupazione non agricola, ecco come funziona. Come fare domanda La disoccupazione non agricola, è una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro. Spetta ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati, per motivi indipendenti dalla propria volontà o in scadenza di contratto. COME FUNZIONA E’ una indennità ordinaria di disoccupazione della durata massima di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni. L’indennità di disoccupazione ordinaria decorre dall’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è stata presentata entro il 7° giorno dalla cessazione del rapporto stesso, se questa viene presentata posteriormente, la prestazione decorrerà dal 5° giorno successivo a quello della domanda. Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare. Ai lavoratori che percepiscono l'indennità ordinaria, anche per un solo giorno nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre, compete una gratifica pari a sei giornate dell' indennità che si sta percependo, comprensiva dell' eventuale assegno al nucleo familiare. (Settimana Natalizia). REQUISITI PER LA DOMANDA La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti: - Almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento
- un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.
- Avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego
La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti. Nel caso di disoccupazione ordinaria, è necessario avere: - rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego
- almeno 52 contributi settimanali utili nelbiennio precedente la data di licenziamento;
- un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.
Trattamento speciale edile, è necessaria avere: - rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego
- almeno 43 contributi settimanali utili in edilizia nel biennio precedente la data di licenziamento.
Disoccupazione agli apprendisti, è necessario avere: - tre mesi di servizio prestato presso l'azienda interessata alla crisi aziendale o occupazionale al momento della sospensione o del licenziamento
- la qualifica di apprendista al 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n° 185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009);
- l’intervento dell’Ente bilaterale
L’ASSEGNO
60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi 50%per i successivi 2 mesi 40% per il periodo restante nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età. COME FARE DOMANDA La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La domanda può essere inoltrata: - Online tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Inps
- Tramite Contact Center integrato – n. 803164
- Tramite Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
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