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Tasse: pensionati e dipendenti, la guida al 730. Come funziona e le date da non scordare


I lavoratori dipendenti e i pensionati per la dichiarazione dei redditi devono utilizzare il modello 730.

ALCUNE CARATTERISTICHE

Il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).

Il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre)

Se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento diquanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

CHI PUO’ UTILIZZARLO

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

Redditi di lavoro dipendente

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)

Redditi dei terreni e dei fabbricati

Redditi di capitale

Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)

Alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)

Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

DOVE PRESENTARLO

Il modello 730 può essere presentato:

Al sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico)

Ai Caf o ai professionisti (iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).

  • Presentazione al sostituto d’imposta

Se si sceglie di presentare la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (che però deve aver comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale) occorre consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef.

La scheda va consegnata, anche se non è stata espressa alcuna scelta, avendo cura di indicare il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Il contribuente non deve esibire al sostituto d’imposta la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, che però deve conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

  • Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in questo caso non è dovuto alcun compenso, oppure può chiedere assistenza per la compilazione (in questo caso occorrerà versare un corrispettivo).

Il contribuente devepresentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef (modello 730-1), anche se non è stata effettuata alcuna scelta.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

LE SCADENZE DA RICORDARE

Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato (iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).

Entro questa data il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Infine, entro il 30 giugno il datore di lavoro o ente pensionistico, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

17 / 03 / 2011



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