Viaggi: guida per richiedere rimborsi in caso di disservizi e inadempimenti Con l'estate arrivano anche i problemi legati alle vacanze e ai viaggi.
L'associazione Telefono Blu ricorda alcune regole fondamentali per recuperare almeno i propri diritti e rivolgersi al giudice per richiedere legittimi rimborsi e risarcimenti per chi dovesse trovarsi in situazione di disagio, ritardi o cancellazioni, su aerei, treni, traghetti o autostrade.
Telefono Blu Consumatori raccoglie, dunque, tutte le lamentele legate al mondo del consumo ed è sempre pronta a richiedere i legittimi rimborsi e risarcimenti in caso di disservizi e inadempimenti.
Dal portale www.telefonoblu.it è possibile richiedere l'assistenza legale, caso per caso, città per città, mediante richiesta per email. In alternativa si può contattare il centralino nazionale 199.44.33.78 e i centralini regionali e provinciali.
Anche nel mese di agosto verranno raccolti i casi e le richieste per partire, subito dopo Ferragosto, con lettere di sollecito, ricorsi e citazioni in giudizio, uniche vie per avere equi rimborsi dopo una vacanza rovinata.
In caso di ritardi e cancellazioni di voli aerei i passeggeri che subiscono ritardi o addirittura 'rimasti a terra' a causa di cancellazioni, secondo il regolamento comunitario sulla compensazione e l'assistenza passeggeri del trasporto aereo, possono ricevere un indennizzo compreso tra i 250 e i 600 euro, salva la richiesta di rimborsi spese documentati (per esempio l'intero prezzo dei biglietti aerei acquistati per voli sostitutivi) e/o risarcimenti ulteriori per danni specifici documentati e provati.
Conservate dunque copia dei biglietti acquistati, dei reclami, degli scontrini o delle ricevute d'acquisto ed anche ogni possibile prova di occasioni importanti perse (esempio visite mediche o incontri di lavoro) per colpa dei ritardi e delle cancellazioni.
Nel caso di overbooking aereo o perdita di coincidenza aerea, il passeggero cui viene negato l'imbarco può scegliere fra tre possibilità: il rimborso integrale della parte di viaggio non effettuata; un volo alternativo gratuito prima possibile fino alla destinazione finale; un volo alternativo gratuito in una data successiva più conveniente per il cliente.
Qualsiasi sia la scelta del passeggero, la compagnia deve comunque rimborsarlo per il disagio subito, salva sempre la possibilità di richiedere, davanti al giudice, un risarcimento per danni ulteriori, se documentati e provati''.
Anche per i bagagli esistono delle convenzioni internazionali che consentono di avere rimborsi in base al peso e anche ai tempi, occorre verificare se si tratta di smarrimento, di ritardo o di danneggiamento.
Nel caso di vettori (o tour operator) insolventi (o quasi falliti), con la legge di riforma del processo civile, il legislatore ha colto l'occasione, con l'art. 15, di tutelare finalmente in modo adeguato chi acquista un pacchetto tutto compreso.
Infatti, d'ora in avanti, in caso di fallimento o comunque di insolvenza dell'agenzia di viaggi o del Tour Operator, il consumatore potrà chiedere (e ottenere, sia pure in tempi non brevi) il rimborso di quanto versato per il viaggio mai goduto, senza dover più sottostare a nessun termine di decadenza.
Un ritardo del traghetto o della nave significativo deve comportare per l'organizzatore, non solo l'immediata sostituzione del natante, ma anche il risarcimento del biglietto e se i tempi si allungano le spese aggiuntive sostenute.
Le autostrade vorrebbero essere esenti dalla logica del danno arrecato, ma non vi è dubbio che anche in autostrada occorrerebbe un limite di tempo. Senza dimenticare le carenze stesse di molti servizi in autostrada.
I treni italiani hanno qualche regoluccia come il rimborso per Es, per ritardi oltre i 30 minuti solo del 50% oppure in caso di mancata aria condizionata (50%), o anche su treni meno veloci e comodi a crescere nei tempi dei ritardi.
04 / 08 / 2009
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