La tassa automobilistica è dovuta dai proprietari dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico e da chi circola con ciclomotori o veicoli storici e deve essere versata alla Regione di residenza dell’intestatario del veicolo.
L’obbligo di pagare la tassa nasce con l’iscrizione del veicolo nei Pubblici Registri Automobilistici (L. 53 del 28.02.83).
Il soggetto obbligato è colui che è proprietario del veicolo l’ultimo giorno utile per il pagamento (L. 39 del 05.02.53 – L. 53 del 28.02.83).
Il soggetto che immette nella pubblica strada il veicolo non iscritto al PRA (es. quadriciciclo leggero, ciclomotore..ecc.) è tenuto al pagamento della tassa automobilistica di circolazione.
Il bollo può essere pagato presso:
Nel caso di irregolarità del pagamento della tassa automobilistica e prima che l’interessato ne abbia avuto notizia dall’amministrazione Regionale, è possibile regolarizzare la propria posizione tributaria secondo le seguenti modalità:
Se si paga entro l’anno
Entro 14 giorni dalla scadenza: 0,2% della tassa per ogni giorno di ritardo + interessi moratori 2,5% su base annua.
Entro 30 giorni dalla scadenza
3% della tassa versata in ritardo + interessi moratori 0,5% per ogni semestre di ritardo.
Entro 1 anno dalla scadenza
3,75% della tassa versata in ritardo + interessi moratori2,5% su base annua.
Se si paga oltre l’anno
Doveroso è evidenziare che se si versa la tassa entro un anno dalla scadenza allora potremo parlare di ravvedimento operoso. In caso contrario saremo davanti ad una vera e propria tassa.
Cosa accade se il bollo non si paga né con il ravvedimento operoso né con l’anno di ritardo? La legge è ben severa a riguardo. Se un qualunque contribuente infatti non provvede dopo un anno a regolarizzare la propria posizione, la Regione di appartenenza potrebbe provvedere ad effettuare dei controlli.
Se non si paga la tassa dunque, in seguito agli accertamenti effettuati, la Regione, in regime di convenzione con l’A.C.I., emette, per ogni contribuente inadempiente, “l’avviso bonario”. E poi ancora, in caso di mancato pagamento, “l’atto di accertamento” con contestuale irrogazione di sanzioni ed interessi.
Al termine dello stesso, a casa potrebbe arrivare un avviso di pagamento. Tale iter si verifica entro il termine massimo di tre anni. Non a caso, ai sensi di legge, il pagamento del bollo auto si prescrive dopo tre anni (questo periodo comincia a decorrere a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta andava regolarmente versata). Qualora a cada dovesse arrivare notifica tramite una cartella di pagamento, la decorrenza prescrittiva inizia partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la cartella è pervenuta al destinatario. Al termine della prescrizione lo Stato non può più avanzare pretesa.
Infine teniamo sempre bene a mente che esistono dei casi in cui il contribuente non ha obbligo pagare il bollo auto. Le ipotesi sono:
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