L’ordinamento italiano prevede l’attuazione di una detrazione dall’imposta lorda IRPEF, pari al 19%, calcolato sull’importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria. Vengono equiparati a questi titolo anche i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, come stabilisce la circ. n. 20/2011.
Per gli istituti privati (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l’agevolazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.
In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza di alcuni corsi e master come riportati qui di seguito.
I Corsi da considerare sono:
Vanno annoverati nell’elenco anche i Master universitari. Questi ultimi pongono in essere la detrazione se, per durata e struttura dell’insegnamento, sono assimilabili a corsi universitari di specializzazione e sono gestiti da istituti universitari pubblici o privati.
Inclusi nell’elenco anche le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, con test di verifica della preparazione. Tali prove sono, infatti, indispensabili per accedere allo specifico corso universitario.
Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute; esse spettano anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, indicati nell’art. 12 del Tuir. Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso
Per quanto concerne la compilazione precisa, bisogna affidarsi a:
Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute.
Se si intende ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione.
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.
Va infine precisato che la detrazione in esame deve considerarsi limitata alle sole spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria, con la conseguenza che non sono detraibili le altre spese accessorie, sostenute per il compimento degli studi, quali, l’acquisto di materiale didattico (risoluzione del 17/6/1980 n. 803). Al pari, non sono detraibili i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero (circ. n. 39/2010).
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