Tra pochi mesi avremo a che fare con la stagione invernale che spingerà la maggior parte delle case degli italiani a mettere in funzione i riscaldamenti.

Prima dell’accensione è bene però effettuare dei controlli sull’impianto e sulla caldaia oltre a visionare a quale zona climatica appartiene la nostra città. Questo in quanto, con la nuova normativa non c’è più la facoltà di accensione libera dei termosifoni ma è necessario seguire regole e date ben precise.

Per chi viola le regole il decreto prevede multe anche salate, fino a 2.065 euro.

Le regole per accendere i termosifoni

Esiste ad oggi un calendario termico che effettua una suddivisione dei comuni italiani in sei zone termiche dalla A alla F, in base al clima locale. E si applica anche agli appartamenti con termosifone autonomo.

In casa i radiatori si possono tenere a 20, massimo 22° C dalle 5 di mattina alle 23.

Eccetto gli impianti centralizzati di nuovo tipo con sistemi di termoregolazione, cronotermostato e teleriscaldamento. Restano fuori anche alcuni tipi d’impianto termico al servizio di più unità immobiliari: gli amministratori dei condomini che ne sono dotati devono esporre una tabella che indichi orario e giorni annuali di accensione.

LE ZONE CLIMATICHE. QUANDO ACCENDERE E SPEGNERE IL RISCALDAMENTO

FASCIA A

6 ore al giorno (dal 1° dicembre al 15 marzo)

Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle (provincia di Agrigento)

FASCIA B

8 ore al giorno (dal 1° dicembre al 31 marzo)

Crotone, Reggio Calabria, Tortolì, Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani

FASCIA C

10 ore al giorno (dal 15 novembre al 31 marzo)

Catanzaro, Cosenza, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Latina, Imperia, Bari, Barletta, Andria, Trani, Brindisi, Lecce, Taranto, Cagliari, Carbonia, Iglesias, Villacidro, Olbia, Oristano, Sassari, Ragusa

FASCIA D

12 ore al giorno (dal 1° novembre al 15 aprile)

Chieti, Pescara, Teramo, Matera, Vibo Valentia, Avellino, Forli, Roma, Viterbo, Genova, La Spezia, Savona, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, Isernia, Foggia, Nuoro, Tempio Pausania, Caltanissetta, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Terni

FASCIA E

14 ore al giorno (dal 15 ottobre al 15 aprile)

L’Aquila, Bologna, Ferrara, Potenza, Modena, Cesena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Frosinone, Rieti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Urbino, Campobasso, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Enna, Arezzo, Bolzano, Perugia, Aosta, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

FASCIA F

Nessun limite di accensione

Cuneo, Trento, Belluno

MANUTENZIONE CALDAIA. CONTROLLO FUMI

Il decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 ha modificato il calendario attraverso cui porre in essere tutte le verifiche sugli impianti termici per il riscaldamento. Ma quali sono le cadenze da rispettare affinché un utente faccia il controllo dell’impianto?

Secondo la legge, gli impianti termici con generatore di calore a fiamma di potenza fra i 10 e i 100 kW alimentati con combustibili solidi o liquidi, la periodicità dei controlli vanno controllati ogni 2 anni.  Sempre gli stessi impianti, ma con una potenza uguale o superiore ai 100 kW devono invece essere sottoposti a controllo ogni anno.

Se l’alimentazione è a gas, GPL o metano, la cadenza dei controllo sarà ogni 4 anni se la potenza è compresa tra 10 e 100 kW, ogni 2 anni se uguale o superiore ai 100 kW.

Diversa ancora è la situazione per gli impianti basati sulle pompe di calore.

Se l’impianto è basato sulla compressione del vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta, i controlli andranno effettuati ogni 4 anni se la potenza è compresa tra i 12 e i 100 kW, ogni 2 anni per impianti con potenza uguale o superiore ai 100 kW.

Per pompe di calore azionate da motori endotermici e di potenza superiore o uguale ai 12 kW, la cadenza dei controlli dovrà avere una periodicità di 4 anni, mentre se le macchine sono ad assorbimento e alimentate con energia termica (potenza uguale o superiore ai 12 kW) la periodicità dei controlli sarà, invece di 2 anni.

Gli impianti termici a cogenerazione devono essere controllati ogni 4 anni se si tratta di microgenerazione con potenza maggiore ai 50 kW, ogni 2 anni se si tratta di unità di cogenerazione con potenza uguale o superiore ai 50 kW.

Infine, tutti gli impianti di potenza superiore ai 10 kW e alimentati con sistemi di teleriscaldamento dovranno essere controllati ogni 4 anni.