Dal 1 gennaio 2013 sono state apportate numerose novità sul fronte assicurativo, ed in particolare sulle polizza Rc auto e il tacito rinnovo.
La novità più importante introdotta dall’allora Decreto Sviluppo riguarda l’abolizione del tacito rinnovo della RC auto anche per le compagnie tradizionali. Prima di capire le modifiche, cerchiamo invece di capire cosa sia il tacito rinnovo assicurativo.
Cos’è il tacito rinnovo assicurazione auto
Cerchiamo di andare nel dettaglio per capire fino a qualche anno fa cosa prevedesse la legge in materia assicurativa. Che cos’è il tacito rinnovo e come funziona? Per tacito rinnovo si intende una particolare procedura secondo la quale in caso di sottoscrizione di una polizza danni, a cadenza annuale, la stessa si rinnova in automatico alla sua scadenza. Questo a patto che non venga indicata una data do scadenza, almeno entro 30 giorni prima della scadenza di contratto.
In tal senso, onde evitare che possa accadere l’aumento del premio assicurativo da pagare, senza che ci sia un preavviso informatico, nel 2012 l’allora Governo Monti optò per l’abolizione del tacito rinnovo. Il che vuol dire essere avvisati in caso di imminente scadenza, sia per i veicoli a motore che per i natanti.
Questo vuol dire che il tacito rinnovo assicurazione oggi non è consentito. Tuttavia qualche tempo fa ci sono state voci di corridoio secondo le quali il Governo stesse meditando sulla sua reintroduzione. Il dubbio era che il nuovo Ddl concorrenza tornato al Senato dopo le modifiche richieste alla Camera, potessero prevedere un ripristino della regola. In realtà, tutto è rimasto invariato. Anzi più precisamente la regola del divieto sul rinnovo tacito si è ancor più fiscalizzata.
All’interno del testo del ddl concorrenza è stato infatti previsto che per il ramo danni nulla viene modificato e resta tutto immutato.
In più è stato allargato tale divieto anche alle polizze accessorie Rc auto non obbligatorie. Il riferimento va cioè alle coperture furto e incendio, ma anche agli infortuni del conducente, ai cristalli purché siano state stipulate direttamente dall’assicurato.
Tacito rinnovo, cosa cambia
L’ art. 170-bis abolisce le clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e degli eventuali contratti stipulati in abbinamento.
Decade quindi la precedente regola del “silenzio-assenso”: il contratto di RC auto non potrà avere una durata maggiore a 12 mesi e non potrà essere implicitamente rinnovato alla scadenza. Eventuali clausole che contrastano con le nuove disposizioni saranno nulle, per avvantaggiare l’assicurato.
Fino ad oggi, chi era assicurato con una compagnia tradizionale doveva mandare una raccomandata di disdetta entro 15 giorni dalla scadenza della polizza, altrimenti scattava in automatico il rinnovo per un altro anno, che poteva essere disdetto solo dietro il pagamento di una penale. Con la nuova legge, anche le compagnie tradizionali si allineano con le assicurazioni telefoniche e online: alla scadenza del contratto, il rinnovo potrà avvenire solo dietro consenso esplicito dell’assicurato.
Tacito rinnovo assicurazione auto
Per i contratti già in vigore, la nuova legge sarà valida solo a partire dal 1 gennaio 2013. Da qui a fine anno, quindi, le clausole di tacito rinnovo già stipulate rimangono valide. A partire dal prossimo gennaio, le compagnie dovranno provvedere a comunicare per iscritto agli assicurati con un congruo anticipo rispetto alla scadenza della loro polizza l’annullamento delle clausole di tacito rinnovo.