Con la dichiarazione dei redditi (modello 730) è possibile effettuare la detrazione delle spese degli interessi passivi sui mutui che sono stati accesi per l’acquisto dell’abitazione principale. La parte del modello 730 interessata è quella apposta sul documento all’interno del quadro E.

Come si fa la detrazione interessi mutuo nel 730

Nel quadro E si devono indicare proprio le spese che sono state affrontate nell’anno antecedente che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.

Per ciò che concerne gli interessi passivi su mutuo, il riferimento si deve apporre sui righi da E7 a E11 intitolati per l’appunto “Interessi passivi”.

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2012 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

Cosa non è possibile detrarre nel 730

Alle detrazioni non si possono aggiungere gli interessi derivanti da:

– mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi che non concernono l’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

– mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi che non sono legati all’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).

Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per la ristrutturazione di quegli immobili e quei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non possono comunque rientrare nel novero della detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel rigo E7 si devono indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Quando si parla di abitazione principale si suole intendere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

La detrazione si ricorda, ai sensi di legge vale su un importo massimo di 4.000,00 euro e in caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).

La detrazione può essere esperita a condizione che l’immobile venga usato come abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.

ALTRI IMMOBILI

Vanno indicati nel rigo E8 per un importo che non vada oltre i 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993.