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Portabilità sui Mutui: lo schema approvato dall’Abi


GLI OBIETIVI

  • Favorire l'effettiva operatività della portabilità
  • Soddisfare criteri di economicità
  • Certezza dei tempi
  • Semplificazione amministrativa.

La procedura prevede una notevole semplificazione per il cliente comprendendo in un atto unico: il contratto di mutuo tra la nuova banca e il cliente, la quietanza di pagamento rilasciata dalla banca originaria, il consenso alla surroga e l'annotazione della surroga stessa a margine dell'ipoteca originariamente iscritta.

L'operazione potrà essere realizzata sia nella forma della scrittura privata autenticata che nella forma dell'atto pubblico e prevede l'intervento del notaio, quale pubblico ufficiale, che autentica le sottoscrizioni o redige l'atto pubblico.

Questa nuova procedura garantirà ai clienti tempi certi per la fase di comunicazione del debito residuo attraverso un sistema di colloquio interbancario entro un massimo di 15 giorni.

LE FASI DELLA POCEDURA

  • Avvio della procedura da parte del cliente presso la nuova banca
  • La richiesta alla banca originaria dell'importo del debito residuo del cliente
  • Analisi della fattibilità dell'operazione da parte della nuova banca
  • La comunicazione alla nuova banca dell'importo del debito residuo
  • La stipula del nuovo contratto di mutuo
  • L'annotazione della surroga dell'ipoteca in conservatoria

LA PROCEDURA PER LE RINEGOZIAZIONI

Per modificare alcune delle condizioni del precedente mutuo (riduzione del tasso di interesse; modifica del tasso con passaggio da un tasso variabile a fisso o a misto, o viceversa; prolungamento della durata) sarà necessario un unico documento sottoscritto dalla banca e dal mutuatario, che di norma non richiede l'intervento del notaio, e contenente le nuove condizioni concordate.

Anche in questo caso vengono garantiti tempi certi per la comunicazione al cliente sull'esito della richiesta di rinegoziazione entro 10 giorni lavorativi.

LE FASI

  • Avvio della procedura di rinegoziazione con la richiesta del cliente
  • Analisi da parte della banca della fattibilità dell'operazione
  • La risposta della banca alla richiesta di rinegoziazione
  • L'atto di rinegoziazione


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