Nel nostro ordinamento è prevista la facoltà di un soggetto di stipulare una polizza anticalamità naturali per garantire un’adeguata e tempestiva riparazione e ricostruzione degli immobili privati destinati a uso abitativo danneggiati o distrutti da calamità naturali.

Questo almeno è stato il punto di partenza della bozza del dl sviluppo che parla di «una copertura assicurativa obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati a uso abitativo contro l’incendio, con esclusione dei fabbricati abusivi, compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo stata presentata la domanda di finizione dell’illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori».

Assicurazione sulla casa, ecco il suo valore

Sulla scorta del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 sul riordino della Protezione civile, lo Stato non provvederà più a pagare i danni arrecati a imprese e privati a seguito di calamità naturali (tra cui terremoti e alluvioni). Per tale ragione ormai è compito sia dei privati che delle aziende di provvedere alla protezione dei propri immobili se dovessero verificarsi eventi di tale genere.

Nonostante qualche anno fa si parlasse di obbligo, le assicurazioni contro calamità naturali e terremoti non sono un dovere per nessuno. Per cui chiunque decida di farla, lo decide solo sulla base della propria volontà. Queste polizze danno la possibilità di supportare a livello economico il diretto interessato in caso di danni. Nel premio assicurativo sono incluse anche tutte le spese atte alla demolizione e allo sgombero dell’area, nonché quelle utili a riparare o eventualmente a ricostruire l’immobile.

Le polizze così schematizzate fanno sì che si possa avere accesso ad una somma che abbia il medesimo valore rispetto al danno. Tutto in cambio di un pagamento di una quota annuale che è differente di polizza in polizza w che cambia in base alle condizioni di contratto. Ovviamente si ottiene un risarcimento del valore commisurato al massimo stabilito.

Quasi tutte le compagnie mettono a disposizione un premio di questa portata. Si tratta di assicurazioni che possono essere selezionate sia con una polizza singola sia come valore aggiunto di un’assicurazione sulla casa già esistente.

Assicurazione casa terremoto: la copertura

Per ciò che concerne la copertura, essa fa riferimento a tutti i danni materiali e diretti che vengono riportati dall’immobile e da quello che esso contiene in caso di terremoto, alluvioni o inondazioni.

Sui generis, l’assicurazione casa per il terremoto affronta tutte quelle spese che servono per demolire, sgomberare e trasportare le macerie. Inoltre la copertura vale anche per le spese di pernottamento in albergo se l’abitazione dovesse risultare non idonea. In più è sempre l’assicurazione che copre le spese per la sistemazione e per il deposito presso terzi di quanto vi era contenuto.

All’interno di queste polizze di solito non vengono annoverati tutti i danni provocati da maremoto, eruzione vulcanica o inondazione, esplosioni o radiazioni nucleari (anche se originati da un terremoto). Non sono altresì inclusi i danni da furti, rapine, saccheggi e smarrimento dei beni. In questi casi dunque i danni e le eventuali spese saranno a carico del soggetto interessato.

L’INTENTO DI UNA POLIZZA OBBLIGATORIA

Qualche anno fa si parlava di proposta del presidente del Consiglio, di concerto con il ministro delle Attività produttive e dell’Economia, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’Isvap, su una polizza obbligatoria.

La copertura dei rischi doveva riguardare anche terremoti, maremoti, frane, alluvioni e inondazioni. I premi assicurativi si prospettava potessero essere correlati anche agli «indici delle diverse aree del territorio ei diversi settori». Erano inoltre previste franchigie e limiti di indennizzo. Ad oggi la legge non ha ancora inerito a certe modifiche.