Lavoro: guida al sussidio di disoccupazione Il sussidio di disoccupazione è un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.). Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.). Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. LA DURATA A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni. QUANTO SPETTA L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. L’importo massimo dell’indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48. QUANDO CESSA Il trattamento si interrompe quando il lavoratore: ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti viene avviato ad un nuovo lavoro diventa titolare di pensione diretta viene cancellato dalle liste di disoccupazione. COME FARE LA DOMANDA Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps più vicini al luogo di abitazione entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”. ATTENZIONE Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06. TUTTO SULLA DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI 11 / 02 / 2009
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