Con l’arrivo della stagione invernale l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento diventa molto più intenso. Pertanto cerchiamo di fare chiarezza su come funziona la revisione della caldaia per il riscaldamento autonomo e condominiale.

Le norme sui controlli sull’efficienza energetica sono cambiate con l’entrata in vigore del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (GU n.149 del 27-6-2013)che di fatto ci uniforma alle norme europee.

COSA DICE LA LEGGE per la manutenzione delle caldaie

Per quanto concerne la cadenza dei controlli ai fini della sicurezza sono i primi due commi dell’Art 7 a mettere in chiaro quali sono le regole da seguire:

“Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.

L’efficienza energetica della caldaia

Molto più da dire c’è circa efficienza e funzionamento energetici dell’impianto. Più semplicemente tutto quello che concerne il “controllo fumi”. In tale situazione la norma di riferimento è data dall’Art. 8 “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”.

Sulla scorta del contenuto legislativo sugli impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW (qui rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini) la revisione va effettuata

  • Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido
  • Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL

È bene tuttavia evidenziare che qualora la potenza termica della caldaia sia uguale oppure superi i 100 Kw i tempi saranno tagliati della metà.

Fino al 2013 la normativa vigente (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:

  • Annuali se il combustibile è liquido o solido.
  • Biennale se l’impianto è a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o se la caldaia installata ha più di 8 anni.
  • Quadriennale se l’impianto è a gas a tenuta stagna (tipo C).

Da qualche anno a questa parte, invece, per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido la manutenzione va effettuata da uno a due anni. Viceversa, in presenza degli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelle inferiori o uguali a 100 Kw di potenza).

La norma in esame è importante in quanto pone in essere una innovazioni per gli usi e le scadenze di milioni di famiglie in possesso caldaie autonome, nonché un risparmio certo per i bilanci delle famiglie, fermo restando la sicurezza degli impianti.

Il costo per la manutenzione della caldaia

Il costo per effettuare il controllo della caldaia oscilla tra gli 80 e i 100 euro. Il controllo dovrebbe essere messo in atto da una persona esperta del settore. Pertanto il consiglio è di rivolgersi o al soggetto che ha installato la caldaia, o ad un manutentore specifico che si occupa di assistenza delle caldaie.

Quanto l’appartamento risulta in affitto, il costo della manutenzione è a carico di chi ci abita dentro. L’affittuario deve porre in essere tutti i controlli di quelle che sono i pezzi più usati della caldaia e soggetti a usura.

Attenzione dunque ai tecnici “furbetti”. Perché sono ancora molte le omissioni informative o la scorretta informazione da parte degli operatori.

Questi ultimi, spesso, continuano a sostenere, in ogni caso, l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni.